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Le Sezioni Unite intervengono in materia di modifica dell’imputazione nel giudizio abbreviato

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 20 febbraio 2020 (ud. 18 aprile 2019), n. 5788 Presidente D. Carcano, Relatore U. De Crescenzo.


Con sentenza n. 5788 del 20 febbraio 2020, le Sezioni Unite hanno così deciso: «nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438 c.5 c.p.p. o nel quale l’integrazione sia stata disposta a norma dell’art. 441 c. 5 c.p.p., è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 c.p.p.».


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La recentissima pronuncia ricostruisce alcuni aspetti tipici della disciplina del giudizio abbreviato, anche sotto il profilo del previsto ampliamento sulla base di una richiesta di integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, circostanza che però non può mutare la natura del giudizio secondo gli Ermellini: « … che è e rimane allo stato degli atti ».

La rinuncia da parte dell’imputato ad alcune garanzie tipiche del giudizio dibattimentale, quale il contraddittorio sulla formazione delle prove acquisite, le eccezioni di nullità a regime intermedio, di incompetenza per territorio e le inutilizzabilità c.d. fisiologiche, “assorbite” dalla scelta del giudizio abbreviato quale volontà ad essere giudicato allo stato degli atti, viene temperata dalla previsione di una possibile integrazione probatoria qualora compatibile con il principio di economia processuale tipica del rito.

In tale contesto, la scelta si rappresenta quale momento di straordinaria importanza nella vicenda processuale dell’interessato e l’imputazione è presidio di garanzia per l’imputato che ha diritto di conoscere nei suoi esatti termini il contenuto dell’accusa, sulla base della quale parametrare le proprie scelte.

Qualora fosse consentita una possibilità senza limiti di modifica del capo di imputazione da parte dell’organo di accusa, verrebbero lesi i diritti e le garanzie dell’imputato ed al contempo minate le decisioni del giudice nella fase di ammissione al rito.

La diversificazione di trattamento tra le modifiche al capo di imputazione nel giudizio abbreviato c.d. secco e nel giudizio abbreviato condizionato si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di trattamento dell’imputato di fronte ad una medesima realtà processuale.

A tale possibile disparità ha fornito risposta la Suprema Corte con la massima in epigrafe emarginata, secondo la quale le nuove contestazioni ex art. 423 c.p.p. non possono che trovare giustificazione se non nei nuovi elementi di fatto emersi dall’allargamento della piattaforma probatoria ex art. 438, comma 5, c.p.p. e 441, comma 5, c.p.p.. Sicché le nuove contestazioni sono da ritenersi legittimamente formulate in quanto ancorate a fatti nuovi od a nuove circostanze emerse a seguito della modificazione della base cognitiva conseguente all’attivazione dei meccanismi di attivazione probatoria.

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte, pertanto, la sentenza è stata annullata senza rinvio per quanto concerne il capo di imputazione contestato successivamente all’ammissione dell’imputato al rito abbreviato, dal momento che il fatto già emergeva dagli atti di indagine, e per tale ragione è stata ordinata la restituzione degli atti al pubblico ministero al fine di procedere al corretto esercizio dell’azione penale in relazione al reato.


Avv. Domenico Alessandro Ferrise - Foro di Lamezia Terme

www.studiolegaleferrise.com

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