Giudizio Abbreviato c.d. Atipico e le integrazioni probatorie
Attraverso l’emissione di decreto che dispone il Giudizio Immediato, nel caso di evidenza della prova, è garantita una riduzione dei tempi processuali attraverso il superamento della fase di udienza preliminare, stante l’inutilità della stessa per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (Cass. Pen. Sez. III 02/03/2001 n. 15833).
Sebbene, però, l’evidenza della prova sia elemento tale da disporre un giudizio più celere, attraverso l’esclusione di una fase il cui esito è quasi certo o quantomeno prevedibile, non corrisponde in ogni caso ad una valutazione anticipata di responsabilità nei confronti dell’imputato, semmai costituirà una certezza in riferimento agli elementi probatori raccolti.
Parte della dottrina, tra gli altri Siracusano, ritiene che gli elementi portati alla conoscenza del Giudice, che dovrà stabilire l’esistenza dei requisiti per i quali disporre il Giudizio Immediato, non possono assurgere al ruolo di prove in senso assoluto ma semplicemente di elementi di conoscenza che, comunque, necessitano di una verifica dibattimentale, per essere così valutati quali prove a carico della responsabilità dell’imputato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Sono elementi di accusa non controversi, sebbene astrattamente controvertibili” (Cassazione Penale 26 maggio 1993).La richiesta di rito abbreviato incardinata nei termini stabiliti (15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il Giudizio Immediato) è una ipotesi di Giudizio Abbreviato c.d. Atipico, proprio perché va ad innestarsi su un procedimento speciale in itinere.
Attraverso tale richiesta, viene legittimamente garantito il pieno esercizio del diritto alla difesa, in quanto chi richiede il Giudizio Abbreviato, dal quale consegue il relativo beneficio in termini di riduzione della pena, è già a conoscenza di tutti gli elementi probatori esistenti a proprio carico ed a proprio discarico, potendo in tal modo optare per la scelta di rito alternativo maggiormente incline alle esigenze del caso di specie.
Se la richiesta di Giudizio Abbreviato interviene nella fase successiva alla concessione del Giudizio Immediato, ci si trova inevitabilmente dinanzi ad una situazione di presunta evidenza della prova, ma allo stesso tempo di una obbligata valutazione del Giudice allo stato degli atti, propria del giudizio nelle forme del rito abbreviato.
Sarebbe da considerarsi illegittima, pertanto, qualsivoglia attività di integrazione probatoria a volontà del Pubblico Ministero, ed il Giudice sarà chiamato a valutare gli elementi emersi dalle indagini svolte dall’accusa, dai verbali delle operazioni svolte dinanzi al G.I.P., eventuali corpi del reato allegati al fascicolo del P.M., nonché delle eventuali indagini difensive svolte; tutti elementi, insomma, valutati ai fini della concessione di Giudizio Immediato richiesto dall’accusa.
In particolare, sotto il profilo di una ipotetica integrazione probatoria c’è da tenere in considerazione che, sebbene da un lato la possibilità di garantirne l’introduzione nel giudizio è consentita al Giudice, qualora ritenga necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi probatori valutati come necessari ai fini del decidere, dall’altro la medesima facoltà non è prevista per il Pubblico Ministero. Ovviamente il potere del Giudice è da considerarsi «integrativo» giammai sostitutivo, ed il rito stesso dovrà essere inserito, letto e compreso nell'ottica che gli è propria, quella della specialità (Cass. Pen., Sez. V, 08/05/2001 n.18570).
La disciplina del Giudizio Abbreviato prevede, però, meccanismi di giudizio non più basati esclusivamente sugli atti raccolti durante le indagini preliminari, ma si prevedono varie forme di integrazione probatoria, demandate all'iniziativa dell'imputato (art. 438 c.p.p., comma 5), del Pubblico Ministero, ammesso solamente alla prova contraria ove l'imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere l'integrazione probatoria (art. 438 c.p.p., comma 5), e dello stesso Giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441 c.p.p., comma 5). Il Pubblico Ministero dovrà, pertanto, tenere conto, nello svolgere le indagini preliminari, che sulla base degli elementi raccolti, l'imputato potrà chiedere ed ottenere di essere giudicato con tale rito, e non potrà quindi esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale. Ne deriva che non costituisce irragionevole discriminazione tra le parti la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di uno specifico potere di iniziativa probatoria per "controbilanciare" il diritto dell'imputato al giudizio abbreviato condizionato, che - come ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2009 - presenta una sua utilità e significato proprio «in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazione difensive».
Avv. Domenico Alessandro Ferrise - Foro di Lamezia Terme