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Maltrattamenti in famiglia e la regola di giudizio di cui all'art. 526 comma 1 bis c.p.p.

IL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI CONFRONTARSI CON IL PROPRIO ACCUSATORE


Con sentenza n. 1156/2023 depositata in data 30/11/2023 il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica penale, in composizione monocratica, in accoglimento delle richieste difensive assolveva l'imputato dai reati allo stesso ascritti sul presupposto che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale: la pur consentita deroga al principio della formazione dialettica della prova se per un verso autorizza l'acquisizione al processo dell'atto compiuto unilateralmente, per l'altro non pregiudica la questione del valore probatorio che ad esso, in concreto, va attribuito richiedendo il necessario supporto di altri elementi di riscontro probatorio. In tal senso, dunque, è stato ribadito come una sentenza di condanna non possa fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non abbia potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento.


Avv. Domenico Alessandro Ferrise

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